Penale: pagamento IVA; liquidatore; responsabilità precedente gestore.

Corte di Cassazione, sez. III pen., 7 gennaio 2015, n. 5190 (dep. 4 febbraio 2015). Presidente: MANNINO; Relatore: ANDREAZZA.

Non può essere ritenuto responsabile il liquidatore che non assolva agli oneri IVA per mancanza di liquidità causata dal mancato accantonamento da parte di chi in tempo precedente aveva la rappresentanza della società. (Redazione) (Riproduzione riservata).