Penale: fallimento; condotta del liquidatore; priorità versamenti erario; par condicio creditorum.
Corte di Cassazione, sez. III pen., 29 ottobre 2014, n. 5921 (dep. 10 febbraio 2015). Presidente: FIALE; Relatore: ANDREAZZA.
Non sussiste gli elementi del reato nel caso in cui il già legale rappresentante di una società, divenutone poi il liquidatore, non abbia proceduto al pagamento IVA in ragione della convinzione di dover rispettare l'obbligo della par condicio creditorum, "avendo ragionevolmente ritenuto (...) di non potere procedere al versamento IVA, tanto più a fronte, diversamente, della possibilità di incorrere nel reato di bancarotta prefereziale consigurabile anche, per legge, con riguardo ai pagamenti (...) prefallimentari", quali sarebbe stati nel caso di specie. (Redazione) (Riproduzione riservata).