Penale: dichiarazione fallimento; condizione obiettiva di punibilità.
Corte di Cassazione, sez. V pen.., 8 febbraio 2017, n. 13910 (dep. 22 marzo 2017). Presidente: FUMO; Relatore: DE MARZO.
La sentenza di fallimento non è un elemento costitutivo del reato di bancarotta ma rappresenta semplicemente la condizione oggettiva di punibilità.(Redazione)(Riproduzione riservata).