Penale: Concordato preventivo; False attestazioni e relazioni del professionista; Omessa verifica di dati rilevanti per la fattibilità del piano; Misura cautelare dell’interdizione all’esercizio della professione.

Tribunale di Torino, sez. G.I.P., ord. 16 luglio 2014. Est.: MACCHIONI.

 

Commette il reato di cui all’art. 236-bis l. fall. (“Falso in attestazioni e relazioni”) il professionista attestatore che ometta di verificare l’esistenza e l’affidabilità della società offerente una garanzia di rilevante entità sulla quale si fonda la proposta di concordato preventivo e che, ciò nonostante, si esprima in termini di “certezza” sulla fattibilità del piano. (Fattispecie in cui il giudice per le indagini preliminari ha applicato la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare la professione di dottore commercialista).