Penale: bancarotta fraudolenta, scissione società; fallimento; responsabilità amministratori.

Corte di Cassazione, V sez. pen., 13 giugno 2014, n. 42272 (dep. 9 ottobre 2014). Presidente: MARASCA; Relatore: ZAZA.

 

 

Configura l'ipotesi di bancarotta fraudolenta ai sensi dell'art. 216 L.F. la scissione che porta alla creazione di una società a cui sono attribuiti tutti i beni attivi di altra società fallita che non possa soddisfare per intero i propri creditori, poichè in tale ipotesi può configuarsi il carattere distrattivo dell'operazione societaria. Difatti, la Cassazione osserva che «è fuor di dubbio che l'operazione di scissione sia regolarmente disciplinata» dal Codice civile anche mediante la previsione di norme a tutela dei creditori della società scissa. Tuttavia, ciò non significa che la scissione non possa mai assumere «connotazioni di rilevanza penale in materia fallimentare con particolare riguardo all'ipotesi della bancarotta fraudolenta per distrazione». Ciò che rileva è il fatto «che una determinata operazione, per le modalità con cui le quali è stata realizzata, si presenti come produttiva di effetti immediatamente e volutamente depauperativi del patrimonio (...) e in prospettiva pregiudizievoli per i creditori laddove si addivenga ad una procedura concorsuale». (Redazione) (Riproduzione riservata).