Penale: bancarotta fraudolenta documentale; ricostruzione storica della condotta; imputabilità.

Corte di Cassazione, sez. V pen., 11 marzo 2015, n. 24295 (dep. 5 giugno 2015). Presidente: FUMO; Relatore: VESSICHELLI.

La condotta di bancarotta fraudolenta documentale si consuma "con la dichiarazione di fallimento ma va storicamente ricostruita con riferimento alla fase di gestione della società, sicchè tutte le condotte successive, come quella di tardive e comunque parziali consegne di documentazione contabile a distanza di molto tempo dal fallimento nonchè di tentativi di composizione delle pretese dei creditori in fase prossima al fallimento non valgono (...) ad escludere i riferimenti oggettivi e soggettivi della condotta contestata a titolo (...) di bancarotta fraudolenta documentale".