Penale: bancarotta documentale fraudolenta; mancata tenuta delle scritture contabili: insussistenza del reato.

Corte di Cassazione, sez. V pen., 9 febbraio 2015, n. 18146 (dep. 30 aprile 2015). Presidente: LAPALORCIA; Relatore: ZAZA.

Il dato distintivo della definizione della condotta prevista per la bancarotta documentale fraudolenta deve essere individuato "nell'atteggiamento psicologico del soggetto agente, che qualifica la condotta nel senso della direzione della stessa verso l'obiettivo della irricostruibilità dell'andamento della fallita" e quindi la mancata tenuta delle scrittura contabili in quanto tale può essere configurata solo come espressione di negligenza o trascuratezza che potranno determinare eventualmente l'ipotesi di bancarotta documentale semplice. (Redazione) (Riproduzione riservata).