Mercati finanziari: investimenti; assunzione dell'obbligo di garanzia dell'investimento; metodi scientifici di calcolo del rischio; incidenza per gli investitori; responsabilità; risarcimento.
Tribunale di Padova, 23 aprile 2015. Giudice: MAIOLINO.
Il provvedimento ritiene che “le dichiarazioni rese dall’ente [Consorzio] sia in sede di indicazione del proprio oggetto sociale (...) sia soprattutto con specifico riferimento al prospetto dell’elenco delle obbligazioni a basso rischio e rendimento (...) siano tali da generare un’obbligazione in capo al consorzio medesimo. Nel caso in cui il Consorzio affermi che “l’elenco viene aggiornato quotidianamente per verificare se un titolo ha perso anche solo uno dei requisiti fondamentali”, il Consorzio “si assume l’obbligo di aggiornare l’elenco quotidianamente e di rendere edotti gli investitori di eventuali modifiche all’elenco secondo lo schema descritto alla successiva pag. 25 dell'opuscolo ove si parla di: aumento del rischio modesto, comunicazione nell’estratto conto successivo, aumento del rischio rilevante, comunicazione entro 2 giorni”.
In tale ipotesi “si configura, infatti, una promessa effettuata dal consorzio alla comunità degli investitori che scelgano per i propri impieghi titoli inseriti nel citato elenco espressamente richiamato in ciascun ordine di investimento; si configura, quindi, l’assunzione di un impegno continuativo durante l’investimento in termini di informazione ma anche in termini di condotta specifica (aggiornamento dell’elenco ed avviso agli investitori se aumenti il rischio)”.
“La scelta del metodo scientifico di calcolo del VaR, cui affidare le valutazioni prodromiche all’adempimento dell'obbligo informativo nei confronti degli investitori, è scelta esclusiva del Consorzio”, che non può trasferire sugli investitori il rischio di eventuali errori provenienti da soggetti terzi ed estranei ad ogni rapporto con gli investitori medesimi. “Il metodo RiskMetrics per la misurazione del VaR non è del resto menzionato nell'opuscolo messo a disposizione dal Consorzio” e, quindi, non è in alcun modo entrato a far parte della promessa resa dal consorzio agli investitori e potrà tutt'al più rilevare come attendibile metodo di calcolo ove le parti non lo abbiano contestato.
Il fatto che i titoli acquistati “dall'investitore nell'ambito della diversificazione degli investimenti appartenessero tutti al novero dei titoli “garantiti” (...) ed il fatto che nonostante l’alta esperienza in materia finanziaria riferita in sede di profilatura l'investitore avesse scelto esclusivamente titoli con ottimi rating e valutazioni di mercato (...) costituisce elemento sintomatico dell’intenzione dell’investitore di impiegare i denari in modo sicuro e ciò non solo con riferimento al rischio default, ma anche con riferimento al rischio di perdita di valore dovuta a oscillazioni di prezzo. (Redazione) (Riproduzione riservata).