Fallimento:spettanza oneri condominiali immobile concesso in leasing a utilizzatore successivamente fallito.
Tribunale di Treviso, 6 giugno 2017, n. 3397 (dep. 8 giugno 2017). Presidente: FABBRO. Relatore: PASSARELLI.
L’onere di provvedere alle spese condominiali di un bene immobile concesso in leasing all’utilizzatore, successivamente fallito, spetta alla società di leasing. Nella specie è stata rigettata l’opposizione dello stato passivo proposta dalla società di leasing per l’ammissione del credito in prededuzione degli oneri condominiali, trattandosi di spese a carico del proprietario, peraltro nell’assenza di una clausola contrattuale specifica. (Redazione)(Riproduzione riservata).