Fallimento:configurabilità holding occulta; società di fatto; requisiti; dichiarazione di fallimento holding di fatto.
Tribunale di Padova, sez. I civ., 24 novembre 2016. Presidente: SPACCASASSI. Relatore: MAIOLINO.
È configurabile la società di fatto holding quando una persona fisica agisce in nome proprio, per il raggiungimento di un risultato economico ottenuto svolgendo un’attività professionale con organizzazione e coordinamento dei fattori produttivi: il che comporta di fatto la sussistenza di una autonoma impresa che è soggetta a fallimento, sia quando la suddetta attività si esplichi nella sola gestione del gruppo (cd. holding pura), sia quando abbia natura ausiliaria o finanziaria (cd. holding operativa). “La ricostruzione non muta se si discuta di una holding resa in forma societaria invece che da una singola persona fisica”. In particolare l’esistenza della holding di fatto è provata dalla ricorrenza di una serie di indici sintomatici, “quali: la detenzione da parte dei soggetti – imprenditori individuali o soci della società di fatto holding – di quote societarie delle società cd figlie; lo svolgimento da parte dei medesimi soggetti di ruoli preponderanti nell’amministrazione delle medesime; la coincidenza tra le attività e l’organizzazione delle società di capitali controllate; lo svolgimento dell’attività di impresa in locali anche parzialmente coincidenti; l’esistenza di ricavi derivanti soprattutto da fatturati intercompany”. Nella fattispecie è stata riconosciuta la sussistenza di una società holding occulta composta e gestita tra quattro componenti di una famiglia alla luce dell’attività di direzione e controllo esercitata rispetto a quattro società “figlie” e così “la società di fatto holding risponde delle obbligazioni volontariamente assunte in nome proprio ma risponde anche delle obbligazioni risarcitorie derivanti dall’aver esercitato l’attività direttiva in modo estraneo alla fisiologica corretta gestione societaria e imprenditoriale; e in tale secondo caso l’obbligazione risarcitoria sorge nei confronti dei creditori delle società figlie per il sol fatto che l’agire illecito abbia causato il danno all’integrità patrimoniale della società diretta e coordinata, tale da renderne il patrimonio sociale insufficiente a soddisfare le pretese dei creditori” (mutuando Cass. n. 15346/2016)”.(Redazione)(Riproduzione riservata).