Fallimento: versamenti in conto corrente dell'imprenditore fallito; revocatoria; scoperto di conto; non è sufficiente il criterio cronologico; distinzione tra operazioni bilanciate e solutorie.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 18 febbraio 2016, n. 6042 (dep. 29 marzo 2016). Presidente: DIDONE; Relatore: FERRO.
"In tema di revocatoria delle rimesse in conto corrente bancario effettuate da un imprenditore poi dichiarato fallito, nel caso di plurime operazioni di segno opposto nella stessa giornata in cui appaia uno scoperto di conto, il fallimento che chieda la revoca di rimesse aventi carattere solutorio in relazione al saldo infragiornaliero e non al saldo di giornata, ha l'onere di dimostrare la cronologia dei singoli movimenti, cronologia che non può essere desunta dall'ordine delle operazioni risultante dall'estratto conto ovvero dalla scheda di registrazione contabile, in quanto tale ordine non corrisponde necessariamente alle realtà e sconta i diversi momenti in cui, secondo le tipologie delle operazioni, vengono effettuate le registrazioni sul conto. Di conseguenza, è onere del curatore provare la cronologia dei singoli movimenti, quale circostanza che incide sulla prova dell'esistenza di uno degli elementi costitutivi della domanda, vale a dire l'esistenza di un atto avente carattere solutorio sicchè in mancanza di prova devono intendersi effettuati prima gli accrediti e poi gli addebiti". (Principio di diritto).