Fallimento: vendita fallimentare attuata in forma contrattuale; cancellazione di iscrizione ipotecaria; ammissione del creditore ipotecario al concorso con privilegio sull'intero prezzo pagato.
Corte di cassazione, sez. Iciv., 18 ottobre 2016, n. 3310 (dep. 8 febbraio 2017). Presidente: NAPPI; Relatore: BERNABAI.
Nell’ambito di vendita fallimentare, anche se attuata in forma contrattuale e non tramite l'esecuzione forzata, va applicato il disposto di cui all’articolo 108, comma 2, legge fallimentare con la conseguente cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione e l’ ammissione del creditore ipotecario al concorso, con privilegio sull’intero prezzo pagato, compreso l’acconto che è stato corrisposto al venditore in bonis. In tal caso, sussiste una perfetta equiparazione ad una vendita nelle forme dell’esecuzione forzata. (Redazione) (Riproduzione riservata).