Fallimento: valutazione del giudice ai fini dell'applicazione dell'art. 5 L.F.; accertamento diretto a verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale assicurino integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 19 aprile 2017, n. 19414, (dep. 3 agosto 2017). Presidente: ANIELLO. Relatore: GENOVESE.
La valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5 L.F.,deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’uguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come la società in piena attività, di credito e di risorse necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. (Principio di diritto).