Fallimento: stato passivo; studio associato; domanda.
Corte di Cassazione, sez. VI civ. 7 luglio 2017, n. 19735, (dep. 8 agosto 2017). Presidente: GENOVESE. Relatore: DI MARZIO.
La proposizione di domanda di ammissione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato, implica la presunzione che il rapporto d’opera professionale non sia stato personale, determinando così il venir meno dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751bis., n. 2, c.c.. Qualora venga fornita la prova che la prestazione professionale sia stata svolta personalmente da un singolo associato e che questi abbia ceduto il relativo credito allo studio, tale credito assume natura privilegiata, nonostante venga formalmente richiesto dallo studio associato e non dal singolo associato che ha fornito la prestazione. (Redazione)(Riproduzione riservata).