Fallimento: stato passivo; lavoratore; licenziamento senza preavviso da parte del curatore fallimentare; indennità.

Corte di Cassazione, sez. I pen., 24 febbraio 2017, n. 6521, (dep. 14 marzo 2017). Presidente: DI VIRGILIO. Relatore: GENOVESE. 

Il trattamento indennitario del preavviso, che è alternativo a quello della Cassa integrazione guadagni straordinaria, è giustificato sulla base del semplice licenziamento (comminato senza l’obbligatorio preavviso) del dipendente. Se pertanto il lavoratore sia stato licenziato dal curatore per cessazione dell’attività della società fallita, la domanda di ammissione al passivo del credito proposta dallo stesso, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, deve essere accolta. (Redazione) (Riproduzione Riservata).