Fallimento: società di fatto tra società di capitali; fallimento della società di fatto si estende a tutti i soci illimitatamente responsabili, anche società di capitali.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 27 novembre 2015, n. 1095 (dep. 21 gennaio 2016). Presidente: CECCHERINI; Relatore: NAZZICONE.

Dato che l’assunzione di una partecipazione in una società personale da parte di una società di capitali è validamente effettuata anche senza una decisione dei soci, è configurabile una società di fatto tra società di capitali. Ne consegue ulteriormente che, se la società di fatto fallisce, il fallimento si estende, ai sensi dell’articolo 147 L.F., a tutti i suoi soci illimitatamente responsabili e, quindi, anche ai suoi soci che siano società di capitali. (Redazione) (Riproduzione riservata).