Fallimento: silenzio curatela stato fallimento; giudicato per acquiescenza.

Cassazione Civile, Sez. III, 21 gennaio 2014 (dep.), n. 1115. Presidente: PETTI; Relatore: CIRILLO.

 

Determina la formazione del giudicato implicito (per acquiescienza) il silenzio della curatela fallimentare in considerazione del fatto che la declaratoria di fallimento non ha costituito una novità intervenuta nel giudizio di appello ma era già presente e dichiarata nel giudizio di primo grado.