Fallimento: rigetto istanza di fallimento viziata per mancanza della prova e/o esistenza di crediti e per mancata legittimazione attiva ex art. 6 L.F.; condanna ex art. 96 c.p.c.

Tribunale di Padova, 9 gennaio 2013, Presidente: SANTINELLO.

 

 

Deve essere respinta l'istanza di fallimento proposta da ricorrente che difetti della legittimazione attiva ex art. 6 L.F. perchè i crediti dedotti non sono esistenti e/o provati; nel caso di specie il rigetto è fondato anche sull’eccezione, ritenuta fondata, di non assoggettabilità al fallimento del convenuta quale imprenditore agricolo, ritenuto che nessun dubbio vi può essere in ordine al carattere agrario delle coltivazioni svolte in serra o in capannoni, così come quelle, aeroponiche o idroponiche, svolte fuori terra perché ciò che rileva, ai fini dell’esonero dal fallimento, è la partecipazione diretta dell’imprenditore alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase dello stesso, indipendentemente dalle modalità organizzative ed esecutive seguite, con condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c. per aver insistito nell'istanza nonostante l'inesistenza e/o mancata prova dei crediti dedotti.