Fallimento: richiesta rimborso IVA; termini decadenziali potere di accertamento; differenza tra accertamento e richiesta del contribuente; azione ed eccezione.

Commissione Tributaria di Vicenza, sez. I, 11 ottobre 2016, n. 1032 (dep. 19 ottobre 2016). Presidente: PIETROGRANDE; Relatore: MAZZUCATO.

La relazione redatta dal curatore fallimentare non consente all’amministrazione finanziaria di beneficiare del raddoppio di termini, la spettanza di un credito chiesto a rimborso in dichiarazione può essere disconosciuta dal fisco oltre i termini ordinari di decadenza del potere di accertamento, e cioè oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, nel caso di specie, poiché la controversia trae origine dalla richiesta di un rimborso in dichiarazione, l’amministrazione finanziaria può opporre il diniego di rimborso per questioni di merito anche se il termine decadenziale per l’accertamento è spirato. In questo caso, infatti, non trovano applicazione i relativi termini, perchè tali sono validi solo ai fini dell’accertamento di un credito, e non anche per la contestazione della sussistenza di un suo debito, conformemente al principio contenuto nell’articolo 1442 c.c, secondo cui «esistono termini temporali per agire, mentre non esistono affatto per eccepire».