Fallimento: riapertura fallimento; reviviscenza della originaria procedura concorsuale; debiti del fallito; inefficacia; creditori.
Corte di Cassazione, sez. I civ. 4 luglio 2017, n. 21219, (dep. 13 settembre 2017). Presidente: DIDONE. Relatore: DOLMETTA.
Il fenomeno della riapertura del fallimento rappresenta la prosecuzione della originaria procedura concorsuale, che quindi dapprima viene chiusa e poi riaperta; di conseguenza, il debito assunto dal fallito in costanza della fase iniziale del suo fallimento “rimane inefficace rispetto ai creditori anche nella fase successiva”. (Redazione)(Riproduzione riservata).