Fallimento: riapertura dopo risoluzione del concordato per inadempimento; legittimazione attiva per far valere garanzia del terzo non spetta al curatore ma ai creditori ammessi prima del concordato.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 5 ottobre 2016, n. 22284 (dep. 3 novembre 2016). Presidente Relatore: NAPPI.
Nella procedura di fallimento riaperta dopo la risoluzione del concordato per inadempimento agli obblighi della proposta, non spetta al curatore la legittimazione attiva per far valere la garanzia di un terzo per l’esecuzione del concordato risolto, visto che la stessa spetta ai creditori ammessi prima del concordato; i creditori soltanto, difatti, conservano il diritto di garanzia nonostante la risoluzione del concordato, visto che non risulta una norma che preveda l’ipotesi di sostituzione processuale. (Redazione) (Riproduzione riservata).