Fallimento: revocatoria; mutuo ipotecario fondiario; privilegio processuale; insinuazione al passivo.

Corte di Cassazione, Sez. I, 26 maggio 2014, n. 15606 (Dep. 9 luglio 2014). Presidente: CECCHERINI; Relatore: NAZZICONE.

Nel caso di mutuo fondiario ipotecario configura un privilegio meramente, di conseguenza "l'assegnazione al creditore procedente della somma ricavata dalla vendita non deroga al principio di esclusività della verifica concorsuale" regolato dall'art. 52 L.F., visto che si tratta di una assegnazione dalla natura provvisoria e rimanendo in capo al creditore procedente l'onere di insinuarsi al passivo del fallimento al fine di far riconoscere la graduazione dei crediti. (Redazione) (Riproduzione riservata).