Fallimento: revoca rimessa conseguente concessione mutuo; garanzia di ipoteca; indicazione del conto corrente; operazione sospetta.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 4 febbraio 2016, n. 3955 (dep. 29 febbraio 2016). Presidente: DIDONE; Relatore: TERRUSI.
È revocabile, ex art. 67, co. I, n. 2, e co. II, L.F., la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto, laddove il mutuo ipotecario e il successivo impiego della somma siano inquadrabili nel contesto di un’operazione unitaria il cui fine ultimo è quello di azzerare la preesistente obbligazione, visto che la garanzia ipotecaria non è espressione di autotutela preventiva del creditore, in quanto costituita per debito preesistente, in tutti i casi in cui il mutuatario non abbia ad acquisire contestualmente nuova disponibilità finanziaria, essendo in tal caso la garanzia associata a un rischio di credito già in atto.
In tema di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario, l'indicazione del numero di conto corrente sul quale sono stati effettuati i versamenti, della loro natura di pagamenti e del periodo sospetto da prendersi in considerazione è idonea a rendere il convenuto in revocatoria edotto della pretesa azionata e a escludere, pertanto, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, non risultando necessaria, ai fini dell'individuazione del petitum e della causa petendi, anche la specificazione delle singole rimesse da prendere in considerazione, che la banca è in grado di individuare agevolmente, essendo in possesso di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate dal correntista.
La concessione di una garanzia per un credito preesistente è in sé operazione sospetta, al punto da essere assoggettata a revocatoria fallimentare sia laddove il credito non sia scaduto, sia laddove lo sia, con la sola differenza relativa al periodo sospetto cui associare la presunzione di consapevolezza.