Fallimento: redazione inventario dei beni del fallito; effetti; interruzione del possesso ad usucapionem; insussistenza perché è mera detenzione.

Corte di Cassazione, sez. II civ., 4 giugno 2015, n. 17605 (dep. 4 settembre 2015). Presidente: PICCIALLI; Relatore: BURSESE.

La redazione dell'inventario del beni del fallito, anche se comunemente è definita spossessamento, comporta solo la presa in consegna dei beni medesimi da parte del curatore che ne diviene mero detentore e quindi non ha efficacia interruttiva dell'usucapione. (Redazione) (Riproduzione riservata).