Fallimento: reclamo ex art. 18 L.F.; violazione art. 15 L.F.; infondatezza.
Corte di Appello di Venezia, 15 maggio 2014, n. 2207 (dep. 1 ottobre 2014). Presidente: ROSSI; Relatore: BRUNI.
Il diritto al contraddittorio ex art. 15 L.F. deve essere riconosciuto all'ente fallibile rispetto alle iniziative di terzi creditori o del Pubblico Ministero, mentre non è prescritto in caso di fallimento dichiarato su istanza di autofallimento poichè in tale ipotesi la necessità della audizione dei soci in sede prefallimentare è sia priva di riscontro positivo e sia "inopportuna perchè contrasta le esigenze di celerità della fase". (Redazione) (Riproduzione riservata).