Fallimento: reclamo ex art. 18 L.F.; decorrenza del termine; data iscrizione del fallimento nel registro imprese; irrilevanza pregressa conoscenza del fallimento.

Corte di Cassazione, Sez. I, 16 aprile 2014, n. 12564 (Dep. 5 giugno 2014). Presidente: DI PALMA; Relatore: RAGONESI.

Il termine di trenta giorni per la proposizione del reclamo nei confronti di una sentenza di fallimento da parte degli altri soggetti interessati, non indicati dall'art. 18 L.F. decorre dalla data della iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese, a prescindere dalla eventuale pregressa conoscenza che il soggetto abbia potuto avere della dichiarazione di fallimento.