Fallimento: rapporti tra procedura di concordato e procedura prefallimentare; autonomia dei procedimenti; necessario coordinamento procedimentale; ruolo del P.M; presupposti della dichiarazione di fallimento; necessità di un esercizio provvisorio.

Tribunale di Benevento, Collegio Esec. e Fallimenti, 23 dicembre 2015 (dep. 27 gennaio 2016). Presidente: D'ORSI; Relatore: CUOCO.

La procedura di concordato e quella pre-fallimentare rappresentano due diversi e autonomi procedimenti concorsuali, finalizzati entrambi alla risoluzione di un medesimo stato di crisi, che nel concreto svolgersi delle diverse fasi procedimentali, evolvendosi, ha assunto connotati differenti e che necessitano, essendo ontologicamente incompatibili, "di un coordinamento procedimentale attraverso il quale poter giungere alla decisione sull'istanza di fallimento solo dopo aver deciso (negativamente) sulla proposta di concordato"; d'altra parte la pendenza di una procedura concordataria, in sè, non esclude in alcun modo la legittimità di una eventuale proposizione di autonomo ricorso diretto ad ottenere la dichiarazione di fallimento formulata dal P.M., il cui intervento è sì necessario ex art. 15 L.F. ma non prescrive la presenza fisica del rappresentante dell'ufficio alle singole udienze celebrate dinanzi al Collegio. (Redazione) (Riproduzione riservata).