Fallimento: provvedimento di rigetto; provvedimento di archiviazione; riproponibilità dell'istanza.
Corte di Cassazione, 16 aprile 2014, n. 13909 (dep. 18 giugno 2014). Presidente: CECCHERINI; Relatore: NAZZICONE.
Con riferimento agli effetti del provvedimento di rigetto emesso a seguito di istanza di fallimento proposta dal creditore o dal pubblico ministero, occorre decidere caso per caso, a seconda del contenuto del provvedimento e non è ammesso, quindi, escludere a priori l’effetto preclusivo in ordine alla riproponibilità dell’istanza; nella fattispecie decisa (ipotesi di istanza rinunciata in sede di appello dal P.M. e poi ripresentata) si è ritenuto che l’effetto preclusivo non si fosse verificato, essendo il rigetto determinato da motivi processuali (Redazione) (Riproduzione riservata).