Fallimento: procedimento per dichiarazione di fallimento; società cancellata dal registro imprese; notifica della dichiarazione di fallimento; impossibilità di notifica a mezzo PEC; notifica presso la sede sociale; impossibilità; deposito casa comunale.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 12 luglio 2016, n. 17946 (dep. 13 settembre 2016). Presidente: NAPPI; Relatore: DIDONE.

Nel ipotesi in cui risulti già cancellata dal registro imprese una società, il ricorso per la dichiarazione di fallimento della medesima può essere validamente notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato registro delle imprese, ovvero quando, per qualsiasi ragione, non risulti possibile la notifica a mezzo pec, direttamente presso la sua sede risultante sempre dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo ove la medesima aveva sede (art. 15, co. III, L.F. nel testo novellato dal D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012). (Redazione) (Riproduzione riservata).