Fallimento: privilegio ex art. 2751bis n. 2; studi di professionisti associati; compensi professionali; prestazione del singolo professionista; criteri e presupposti.
Corte di Cassazione, sez. I civ., ord. 5 luglio 2016, n. 23309 (dep. 16 novembre 2016). Presidente: DOGLIOTTI; Relatore: RAGONESI.
Il privilegio generale sui beni mobili del debitore ex art. 2751bis, n. 2, c.c. relativo ai compensi per i professionisti si applica anche se il creditore é inserito in un’associazione costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire i proventi, a condizione che la prestazione si instauri tra il singolo professionista e il cliente, visto che nell'ipotesi deve ritenersi che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un’attività lavorativa, benché delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento (Redazione) (Riproduzione riservata).