Fallimento: posizione processuale del fallito; inopponibilità ai creditori.
Corte di Cassazione, sez. VI civ., 24 giugno 2014, n. 21363 (dep. 9 ottobre 2014). Presidente: DI PALMA; Relatore: SCALDAFERRI.
L'art. 43 L.F. regola la sola possibilità di interruzione del processo a carico del fallito derivante dalla perdita di legittimazione processuale dal debitore che si verifica automaticamente per effetto della dichiarazione di fallimento; di conseguenza, la sentenza pronunciata nei confronti del fallito "non è nulla né inutiliter data, ma solo inopponibile alla massa dei creditori, in quanto l'eventuale definizione del processo, pur non potendo in alcun modo vincolare questi soggetti, rimasti estranei al suo svolgimento, è invece pienamente efficace nei confronti del fallito tornato in bonis (si vedano Cassazione n. 8238/13; n.62/1985)". (Redazione) (Riproduzione riservata).