Fallimento: pluralità di curatori; liquidazione del compenso; criterio di proporzionalità; rito camerale; forma del contraddittorio; discrezionalità del giudice.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 25 marzo 2016, n. 8404 (dep. 27 aprile 2016). Presidente Relatore: NAPPI.
Deve ritenersi che, per espressa previsione normativa, in caso di pluralità di curatori, salva la concessione di acconti (che però, di regola, possono essere corrisposti soltanto dopo l'esecuzione di un piano di riparto parziale), il compenso per tutti i professionisti incaricati va liquidato sempre al termine della procedura, applicando un criterio di mera proporzionalità, tenendo conto per ciascuno di essi "dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni" (Art. 1, co. I, D.M. 30/2012).
Inoltre, trattandosi di diritti soggettivi, in mancanza di una disciplina speciale, secondo la S.C. deve trovare applicazione quella generale dettata dal codice di rito per i procedimenti in camera di consiglio negli artt. 737 ss. c.p.c., data la potenziale espansività di tali norme ad ogni tipo di procedimento camerale, in modo da consentire adeguata tutela delle posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo, tutelate anche nell'ambito concorsuale.
D’altra parte, nel procedimento camerale, il giudice ha ampia discrezionalità nell'organizzare il contraddittorio tra le parti e, dunque, resta consentita una loro interlocuzione anche solo documentale, senza necessità di disporne una audizione personale. Del resto, secondo il costante orientamento del Giudice di legittimità, l'esercizio del diritto di difesa e l'effettivo contraddittorio tra le parti, non implicano necessariamente oralità, ma possono esplicarsi nella loro pienezza anche attraverso la forma scritta; e ciò vale ancora di più nell'ambito di un procedimento disciplinato dal rito camerale uniforme, quale è quello di cui si discute, dove la fissazione di una apposita udienza per sentire le parti rientra nella valutazione discrezionale dell'organo decidente. (Redazione) (Riproduzione riservata).