Fallimento: partecipazione al procedimento; notifica tramite PEC; non attività PEC e conseguente notifica alla sede legale e presso casa comunale; conseguenze.
Corte di Cassazione, sez. VI-1 civ., ord. 4 luglio 2016 n. 17884 (dep. 9 settembre 2016). Presidente: RAGONESI; Relatore: GENOVESE.
Per la partecipazione al giudizio fallimentare l’avviso di udienza viene notificato all’imprenditore presso l’indirizzo Pec del quale è obbligato a dotarsi ex articolo 16 Dl 185/2008 ed è tenuto a mantenere attivo durante la vita dell’impresa; a fronte della non utile attivazione di tale meccanismo segue la notificazione presso la sede legale dell’impresa. In caso di esito negativo, il deposito dell’atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale si pone come conseguenza della violazione degli obblighi, da parte dell’imprenditore.