Fallimento: pagamento di debito; rispetto par condicio creditorum; fideiussione; atti neutri.
Corte di Cassazione, Sez. I, 11 giugno 2014, n. 16740 (Dep. 23 luglio 2014). Presidente: CECCHERINI; Relatore: GENOVESE.
L'estinzione del debito della fallita per mezzo del pagamento di un terzo (non debitore) è un atto neutro che non comporta una alterazione della par condicio creditorum, quando è dimostrato che la rimessa può trovare giustificazione "tanto nell'adempimento di una obbligazione nei confronti del correntista, tanto in un atto di liberalità nei suoi confronti, quanto nell'adempimento di una propria obbligazione, se chi effettua la rimessa ha garantito l'esposizione del correntista, quanto nell'adempimento di terzo dell'obbligazione del correntista"; in sunto la rimessa deve essere valutato in uno con le ragioni che hanno determinato il terzo ad effettuarla. (Redazione) (Riproduzione riservata).