Fallimento: opposizione ex art. 99 L.F.; grado di merito a cognizione piena; onere probatorio; termine.
Corte di Cassazione, VI sez. civ., Ord. 24 giugno 2014, n. 21365 (dep. 9 ottobre 2014). Presidente: DI PALMA; Relatore: SCALDAFERRI.
Il rimedio di cui all’art. 99 L.F., “mirando a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria, consente al creditore escluso un grado di merito a cognizione piena, non condizionata da preclusioni istruttorie precedentemente maturate, e anzi espressamente escluse dal tenore dell’art. 99 L.fall., il cui testo prevede, sin dagli atti introduttivi, l’onere, a pena di decadenza, di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti “prodotti” di cui la parte intende avvalersi, così segnando quale termine preclusivo per l'articolazione dei mezzi istruttori quello della proposizione dell’opposizione (cfr. ex multis Cass. n. 4708/11; n. 24028/10)”. (Redazione) (Riproduzione riservata).