Fallimento: opposizione ex art. 98 L.F.; procedura concordataria; prededuzione crediti professionisti; verifica della funzionalità della prestazione; inammissibilità.
Tribunale di Padova, sez. I civ., 19 febbraio 2015 (dep. 2 marzo 2015). Presidente: SPACCASASSI; Relatore: ZAMBOTTO.
Non può ritenersi spettante in automatico la prededuzione al passivo del fallimento del credito del professionista relativo alla prestazione professionale resa anteriormente al deposito del ricorso per concordato, visto che la funzionalità della prestazione è solo presunta nell'ammissione alla procedura minore e la collocazione in prededuzione può essere riconosciuta "nella misura in cui le relative prestazioni si pongano in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità risanatorie dell'impresa e siano in concreto utili per i creditori"; di conseguenza, dovendo il giudice delegato compiere una valutazione in concreto sull'utilità dell'opera svolta, la domanda di ammissione in prededuzione non può ritenersi fondata nel caso in cui il ricorso per concordato sia stato depositato quando già pendevano istanze di fallimento ed inoltre il piano proposto "non conteneva un quid pluris rispetto alle mera liquidazione del patrimonio", per giunta proposto dopo il deposito delle istanze di fallimento. (Redazione) (Riproduzione riservata).