Fallimento: opposizione ex art. 98 L.F.; inopponibile il decreto ingiuntivo, e dell'ipoteca giudiziale in base ad esso iscritta, dichiarato definitivo dopo l'apertura della procedura concorsuale
Tribunale di Treviso, 3 dicembre 2013 (dep. 4 dicembre 2013). Presidente: FABBRO; Relatore: VALLE.
Ammesso che il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale solo a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 647 c.p.c., lo stesso è inopponibile alla massa dei creditori concorsuali se non dichiarato esecutivo prima della sentenza dichiarativa di fallimento; l'inopponibilità e conseguente inefficacia del decreto nei confronti della massa provoca la inopponibilità dell'ipoteca giudiziale in base ad esso iscritta, senza diritto del creditore di partecipare al concorso nè per le spese sostenute per l'ingiunzione, nè per quelle di iscrizione dell'ipoteca. (Redazione) (Riproduzione riservata).