Fallimento: opposizione ex art. 98 L.F.; esecuzione presso terzi; titolo di credito; data certa anteriore; prededuzione spese inammissibile.

Tribunale di Treviso, 25 marzo 2014 (dep. 28 marzo 2014). Presidente: CASCIARRI; Relatore: VALLE.

Deve ritenersi ammissibile l'opposizione ex art. 98 L.F. risultante da esecuzione presso terzi le cui ragioni creditorie provengono da titoli di credito forniti di data certa anteriore all'apertura del concorso; non è fondata invece la richiesta di prededuzione in relazione alla somma sostenuta per le spese dell'esecuzione forzata poichè il pignoramento non risulta essere giunto a compimento a causa dell'intervenuta dichiarazione di fallimento e, di conseguenza, risulta impossibile riconoscere all'esecuzione de qua il requisito dell'utilità nell'interesse comune della massa dei creditori. (Redazione) (Riproduzione riservata).