Fallimento: opposizione ex art. 98 L.F.; deduzione in modo frazionato di credito derivante da unico titolo; inammissiblità.
Tribunale di Treviso, 9 dicembre 2014 (dep. 10 dicembre 2014). Presidente: FABBRO; Relatore: PASSARELLI.
A differenza dell'ipotesi in cui la pretesa creditoria derivi da un rapporto giuridico complesso caratterizzato da prestazioni autonome, deve essere riconosciuta l'impossibilità di frazionare il credito fondato sulla medesima causa petendi sulla base del principio per il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, dovendosi "ritenere che i provvedimenti contenuti nello stato passivo definitivo, reso già esecutivo dal giudice delegato, costituiscono vere e proprie decisioni giurisdizionali di natura contenziosa sia pure con efficacia endofallimentare. (Redazione) (Riproduzione riservata).