Fallimento: opposizione ex art. 98 L.F.; crediti UE; ammissibilità privilegio; natura non analogica con crediti fiscali stato italiano.

Tribunale di Pordenone, 12 giugno 2014. Presidente: MANZON; Relatore: PETRUCCO TOFFOLO.

 

Non può essere riconosciuto nell’ordinamento giuridico italiano un trattamento preferenziale ai crediti EU ex Reg. 966/12, poichè nello stato italiano i crediti derivanti da tali sanzioni non è assistito di alcun privilegio e nemmeno può riconoscersi analogia tra tale credito e i crediti fiscali dello stato. (Redazione) (Riproduzione riservata).