Fallimento: opposizione ex art. 98 L.F.; contratto di leasing.

Tribunale di Pordenone, 19 giugno 2014 (dep. 19 giugno 2014). Presidente Relatore: PEDOJA.

 

A differenza del bene pignorato il bene concesso in leasing non è di proprietà del fallimento come pure il credito del concedente non è credito privilegiato; inoltre urante il periodo di sospensione ex art.72 L.F. non possono maturare canoni ed interessi e quindi gli stessi non andrebbero riconosciuti. In adesione all'orientamento della Cassazione (Sent. n.4862/2010), la pronuncia ritiene che la Corte di Cassazione parta da una corretta interpretazione del dato testuale della norma ed in particolare dalla perifrasi “quanto ricavato” (e non “ quanto ricavabile”) che giustifica la conseguente inammissibilità della domanda per i canoni a scadere post fallimento prima della effettiva ricollocazione del bene concesso in uso. (Redazione) (Riproduzione riservata).