Fallimento: opposizione ex art. 98 L.F.; contratto di agenzia; scioglimento del contratto tramite recesso; inammissibilità e infondatezza del ricorso; applicabilità al ricorso ex art. 98 L.F. della condanna al pagamento del doppio contributo unificato.
Tribunale di Treviso, sez. II civ., decr. 29 luglio 2015 (dep. 30 luglio 2015). Presidente Relatore: FABBRO.
Deve essere rigettata l'opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. presentata da agente che abbia receduto dal contratto di agenzia asseritamente fondata su giusta causa, della quale non è stato prodotto alcun elemento probatorio, visto che non nel caso di specie non sono dovute le indennità di fine rapporto come pure quelle sostitutive del preavviso (la cui domanda è stata formulata per la prima volta in sede di opposizione) e quelle per l'attività di incasso e le provvigioni per affari conclusi direttamente dalla mandante (in assenza di alcun supporto probatorio); in tale ipotesi, riconosciuta la natura impugnatoria dell'opposizione ex art. 98 L.F., sussistono i presupposti per la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato. (Redazione) (Riproduzione riservata).