Fallimento: opposizione allo stato passivo; principio dispositivo; onere probatorio del creditore.

Corte di Cassazione, Sez. I, 14 maggio 2014, n. 16101 (Dep. 14 luglio 2014). Presidente: DI PALMA; Relatore: BERNABAI.

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo vige il principio dispositivo, in base al quale spetta al creditore opponenente l'onere di riprodurre in sede di opposizione la documentazione depositata in sede di verifica del passivo, ditalchè il giudice non può supplire alla mancanza colpevole del creditore opponente. (Redazione) (Riproduzione riservata).