Fallimento: opposizione allo stato passivo; natura non privilegiata del credito erogato da istituto bancario; privilegio solo per i crediti dello stato.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 15 luglio 2015, n. 17111 (dep. 24 agosto 2015). Presidente: CECCHERINI; Relatore: NAPPI.

Non può essere ritenuta fondata l'opposizione allo stato passivo proposta da istituto bancario che aveva prestato una delle fideiussioni del contratto di mutuo a favore del debitore fallito, mutuo poi risolto per inadempimento della richiedente, visto che il D.Lgs. n. 123/1998 regolamenta la questione del “privilegio” chiarendo che i crediti erogati «sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi»; conseguentmente "è evidente che il privilegio è riconosciuto solo ai crediti dello Stato per la restituzione delle erogazioni pubbliche", come del resto è confermato anche dal sesto comma dell'articolo 9, dove si aggiunge che “le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità” dei programmi di intervento. (Redazione) (Riproduzione riservata).