Fallimento: opposizione allo stato passivo; contratto di leasing; domanda per i canoni post-fallimento; non ammissibilità.

Tribunale di Treviso, decr. 9 dicembre 2015 (dep. 10 dicembre 2015). Pres. Rel.: FABBRO.

"Nel caso in cui il curatore del fallimento dell'utilizzatore si sciolga dal contratto (quindi di scioglimento che avvenga dopo il fallimento), i canoni del leasing post fallimento non vanno ammessi al passivo, in quanto con la cessazione dell'utilizzatore del bene viene meno l'esigibilità di tale credito, il concedente ha esclusivamente diritto alla restituzione immediata del bene e un diritto di credito eventuale, da esercitarsi mediante successiva insinuazione al passivo, nei limiti in cui dovesse verificarsi una differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la minor somma ricavata dalla collocazione del bene (Cass. 17577/2015)".