Fallimento: opposizione allo stato passivo; contratti di locazione finanziaria; distinguo tra risoluzione contrattuale e scioglimento del contratto; diritto di compensazione ex art. 56 L.F..
Tribunale di Treviso, sez. II civ., 3 maggio 2016. Presidente: FABBRO; Relatore: ROSSI.
Nel caso in cui il contratto di locazione finanziaria si sia risolto per l'inadempimento dell'utilizzatore in un tempo precedente il fallimento di quest'ultimo, la norma che deve trovare applicazione non è l'art. 72quater L.F., il quale presuppone invece la pendenza del contratto, quanto l'art. 72, co. V, L.F., il quale sancisce l'opponibilità alla massa dell'azione di risoluzione promossa anteriormente al fallimento; d'altra parte per avere compensazione tra debiti e crediti, questi devono avere origine anteriore alla dichiarazione di fallimento, "essendo esclusa la compensazione tra crediti sorti prima e debiti sorti dopo o viceversa". (Redazione) (Riproduzione riservata).