Fallimento: ogni atto inerente alla conservazione e al miglioramento del patrimonio rientra nell'ordinaria amministrazione; non necessità di autorizzazione ex art. 161 comma 7 c.p.c.
Tribunale di Treviso, sez. II civ., 27 giugno 2017 (dep. 28 giugno 2017). Presidente: FABBRO.
Rientrano tra gli atti di ordinaria amministrazione tutti quelli concernenti gli interventi di sanatoria, di conservazione o miglioramento di un bene che faccia parte del patrimonio del debitore. Nella specie, il Tribunale ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di autorizzazione di atti urgenti ex art. 161, co. 7, L.F. presentata dalla società al fine di essere autorizzata ad eseguire opere di demolizione, rimozione, smontaggio, trattandosi di questioni che per l’appunto rientrerebbero nell’ordinaria amministrazione.(Redazione)(Riproduzione riservata).