Fallimento: nozione sostanzialistica di finanziamento; ipotesi di surrogazione legale; presupposti; infondatezza e prostergazione del rimborso di finanziamento dei soci a favore della società ex art. 2467 c.c..
Tribunale di Firenze, sez. III civ., 18 aprile 2016. Presidente Relatore: POMPEI.
Nel caso in cui sussista un finanziamento dei soci, dovendosi assumere una nozione sostanzialistica di finanziamento per la quale è finanziamento quello svolto in qualsiasi forma e quindi anche indirettamente (per esempio attraverso il pagamento di un debito riferibile alla società), non si può riconoscere a favore del finanziatore una ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203 c.c., quanto invece un ipotesi di finanziamento dei soci ex art. 2467 c.c. con la conseguenze che ne derivano in ordine alla ammissione dei crediti. (Redazione) (Riproduzione riservata).