Fallimento: notifica ricorso per dichiarazione di fallimento; notifica tramite PEC; indirizzo rimasto attivo dopo cancellazione; notifica valida.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 6 ottobre 2016, n. 602 (dep. 12 gennaio 2017). Presidente: BERNABAI; Relatore: CRISTIANO.
Per una società cancellata è valida la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento regolarmente eseguita all'indirizzo Pec della società rimasto attivo dopo la cancellazione dal registro, in virtù della fictio juris che postula come esistente ai soli fini del procedimento fallimentare un soggetto ormai estinto. (Redazione) (Riproduzione riservata).