Fallimento: natura ed efficacia dei provvedimenti in sede di verificazione dei crediti; effetti preclusivi; decisione in sede di riparto.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 2 dicembre 2015, n. 525 (dep. 14 gennaio 2016). Presidente: FORTE; Relatore: DI VIRGILIO.

"Il decreto di esecutorietà dello stato passivo non preclude al giudice delegato in sede di riparto di escludere il credito già ammesso al concorso, ove il curatore faccia valere il fatto estintivo sopravvenuto all'ammissione (nel caso, l'integrale soddisfazione del creditore da parte dei coobbligati in solido del fallito)". (Principio di diritto).